IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  comma  primo,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle
attivita'  produttive, per le politiche comunitarie e dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
               Disposizioni in materia di concessioni
             di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

  1.  Fermo  restando quanto disposto dalle leggi provinciali emanate
ai  sensi del comma 16 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 marzo 1977, n. 235, recante norme di attuazione
dello  statuto  speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di  energia, per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso
idroelettrico  in  scadenza  entro il 31 dicembre 2008, il termine di
cinque  anni per la presentazione della relativa istanza previsto dal
comma 6 del medesimo articolo 1-bis e' ridotto a quattro anni.
 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n.  670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 301 del 20 novembre 1972.
              - Il  decreto  legislativo  11 novembre  1999,  n.  463
          (Norme   di   attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige in materia di demanio idrico, di opere
          idrauliche  e  di concessioni di grandi derivazioni a scopo
          idroelettrico,   produzione   e  distribuzione  di  energia
          elettrica), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          289 del 10 dicembre 1999.
              -  Il  testo  del primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
                "Con  decreti legislativi saranno emanate le norme di
          attuazione  del  presente  statuto, sentita una commissione
          paritetica   composta  di  dodici  membri  di  cui  sei  in
          rappresentanza  dello  Stato,  due del Consiglio regionale,
          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco".
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta il testo dei commi 6 e 16 dell'art. 1-bis
          del  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
          n.  235,  introdotto  dall'art.  11 del decreto legislativo
          11 novembre 1999, n. 463:
                "6.  Almeno  cinque  anni prima della scadenza di una
          concessione   di   grande   derivazione   d'acqua  per  uso
          idroelettrico,   ogni  soggetto,  purche'  in  possesso  di
          adeguati   requisiti   organizzativi   e  finanziari,  puo'
          chiedere   alla  provincia  competente  il  rilascio  della
          medesima concessione a condizione che presenti un programma
          di   aumento   dell'energia   prodotta   o   della  potenza
          installata,   nonche'   un  programma  di  miglioramento  e
          risanamento ambientale paesaggistico del bacino idrografico
          di pertinenza".
              (Omissis).
              "16.  I  proventi  derivanti  dall'utilizzo delle acque
          pubbliche,  ivi  compresi i canoni demaniali di concessione
          di  grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla
          provincia  competente  per  territorio.  Le  concessioni di
          grande  derivazione  a  scopo idroelettrico, ivi compresi i
          canoni  demaniali  di  concessione,  sono  disciplinati con
          legge   provinciale   nel   rispetto   dei  principi  della
          legislazione statale e degli obblighi comunitari.".